Anche per le emittenti radiotelevisive nazionali e locali il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sarà calcolato nella misura unica del 50%
Confindustria Radio Televisioni comunica che il Dipartimento per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito alcune precisazioni in merito al beneficio del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati negli anni 2021/2022.
L’articolo 67, commi 10 13 del DL 73/2021, dispone la proroga per gli anni 2021 e 2022 del “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020, estendendolo anche a quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per entrambe le annualità (2021/2022) tale credito è quindi calcolato, sia per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali sia per quelli sulle emittenti radiotelevisive, nella misura unica del 50% del valore degli stessi.
In altri termini, il già menzionato regime derogatorio riguarda due elementi:
– La base di calcolo del credito d’imposta che non si identifica con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione;
– La percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50%.
Anche per gli anni 2021 e 2022 viene quindi meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente.
Nuova finestra temporale per la presentazione telematica delle domande
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per il corrente anno 2021 potrà essere presentata telematicamente, con le stesse modalità previste dal Regolamento attualmente in vigore, dal 1° al 30 settembre 2021.
Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.
In ogni caso, è possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2021.
Fondi stanziati
La medesima norma ha inoltre portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione.
Limite di spesa di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online
Limite di spesa di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato.
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